Regolamento (UE) 2026/471: tutte le novità sull’etichettatura di vino e alcolici

Panorama collinare

Ambito di Intervento. Dettaglio della Disposizione. Decorrenza

Il Regolamento (UE) 2026/471, noto anche come “Pacchetto Vino”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 26 febbraio 2026 ed è entrato in vigore nel marzo dello stesso anno [1]. Esso introduce significative modifiche ai regolamenti precedenti, con l’obiettivo di aggiornare le norme di mercato e di semplificare e chiarire i requisiti di etichettatura per i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose.

  1. Semplificazioni per l’etichettatura del vino

Esportazioni Extra-UE 18 febbraio 2026 esentate dall’obbligo di indicare ingredienti e dichiarazione nutrizionale per i vini destinati esclusivamente all’esportazione. Etichettatura Digitale: Delega alla Commissione per definire da marzo 2026 l’uso di codici QR e pittogrammi.

    Il legislatore europeo ha introdotto rilevanti novità in tema di etichettatura dei prodotti vitivinicoli, concentrandosi sull’elenco degli ingredienti e sulla dichiarazione nutrizionale. Una delle disposizioni più impattanti riguarda i prodotti vitivinicoli destinati esclusivamente all’esportazione verso mercati extra-UE. A partire dal 18 febbraio 2026, tali prodotti sono esentati da ogni obbligo di riportare l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale in etichetta.

    Inoltre, il Regolamento conferisce alla Commissione Europea il mandato di adottare atti delegati per definire le norme di dettaglio relative alla fornitura di queste informazioni per via digitale. L’obiettivo è regolamentare l’uso di mezzi elettronici, come i codici QR, apposti sull’etichetta o sull’imballaggio. Gli atti delegati dovranno stabilire le modalità di identificazione del mezzo elettronico, promuovendo l’uso di pittogrammi o simboli per evitare il ricorso a indicazioni testuali, e definire la forma e la grafica con cui le informazioni nutrizionali e gli ingredienti dovranno essere presentati nel formato digitale.

    2. Normative per i vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati

    E’ consentito ottenere vini “parzialmente dealcolati miscelando vino delcolato con vino non dealcolato. Si possono produrre spumanti e frizzanti dealcolati mediante seconda fermentazione di vini dealcolati. Introduzione in etichetta delle diciture “Zero alcool” e “A tenore alcolico ridotto”.

    Il Regolamento (UE) 2026/471 interviene in modo sostanziale sulla disciplina dei vini sottoposti a processi di dealcolazione, introducendo maggiore flessibilità produttiva e nuove regole di etichettatura. Viene chiarito che i vini parzialmente dealcolizzati possono essere ottenuti anche mediante miscelazione o taglio di un vino dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato con un vino non dealcolizzato.

    Per quanto concerne i vini spumanti e frizzanti, la normativa supera i precedenti limiti tecnologici permettendo la loro realizzazione a partire da un vino “fermo”. Il processo prevede prima la dealcolazione del vino fermo e, successivamente, la seconda fermentazione o l’aggiunta di diossido di carbonio esogeno per ottenere la spumantizzazione o la frizzantatura.

      Dal punto di vista dell’etichettatura, si assiste a un netto cambiamento terminologico. Il nome della categoria di prodotto (ad esempio, “vino” o “vino spumante”) non sarà più semplicemente accompagnato dai termini “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato”, ma dovrà essere integrato con espressioni specifiche basate sul contenuto alcolico residuo.
      Ad esempio:
      a) “Zero alcol”, utilizzabile per il vino con tenore alcolico inferiore allo 0,5%. È consentita l’aggiunta dell’indicazione “0,0%” laddove il tenore alcolico sia inferiore allo 0,05%..
      b) “A tenore alcolico ridotto” applicabile qualora il titolo alcolometrico effettivo sia pari o superiore allo 0,5% e, al contempo, inferiore di almeno il 30% rispetto al livello minimo richiesto per la categoria di partenza.

      3. Prodotti vitivinicoli aromatizzati e bevande spiritose

      I “Prodotti vinicoli aromatizzati” possono essere prodotti usando una base dealcolata o parzialmente dealcolata. Per le bevande spiritose cade l’obbligo .di indicare in etichetta io nome del produttore. Prodotti come il Glühwein e il Viiniglögi possono essere prodotti anche partendo da vini rosati.

        La riforma coinvolge anche il settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, consentendo la realizzazione di tali bevande a partire da vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati. Di conseguenza, questi prodotti potranno essere immessi sul mercato con un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello minimo precedentemente richiesto dalla disciplina di settore, pur mantenendo l’obbligo di recare in etichetta informazioni integrative corrispondenti a quelle del settore vitivinicolo.

        Per quanto riguarda le bevande spiritose, il Regolamento (UE) 2026/471 interviene per correggere una disposizione introdotta dal precedente Regolamento (UE) 2024/1143. Quest’ultimo aveva imposto l’obbligo di riportare il nome del produttore nell’etichettatura delle bevande spiritose a Indicazione Geografica (IG). Riconoscendo che tale adempimento imponeva oneri sproporzionati agli operatori, a causa della complessità e della flessibilità delle catene di approvvigionamento del settore, il nuovo regolamento abolisce tale obbligo con effetto immediato.

        Infine, viene modificata la disciplina dedicata a specifiche bevande a base di vino, come il Glühwein e il Viiniglögi, consentendo che esse siano prodotte utilizzando anche vino rosato e che tale circostanza possa essere esplicitamente indicata nell’etichettatura.[2]

        1. Regolamento (UE) 2026/471
        2. PacchFonte principale di questo post: etto vino: le principali novità su mercato, dealcolizzati, etichettatura, sostegno e bevande spiritose. – Cibuslex (Fonte principale di questo post)

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